Qualora sussista un patto di demansionamento anteriore o coevo al licenziamento, il datore di lavoro che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore ha l'onere di provare, non solo che al momento del licenziamento non esisteva alcuna posizione di lavoro alla quale egli avrebbe potuto essere assegnato per l'espletamento di mansioni equivalenti, ma anche di avergli prospettato, senza ottenere il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale.
La Corte di Cassazione ha di recente confermato un principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui “ Nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo l'onere del datore di lavoro di provare l'adempimento all'obbligo di repechage va assolto anche in riferimento a posizioni di lavoro inferiori ove rientranti nel bagaglio professionale del lavoratore e compatibili con l'assetto organizzativo aziendale; il datore di lavoro, in conformità con i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto è tenuto a prospettare al lavoratore la possibilità di un impiego in mansioni inferiori quale alternativa al licenziamento ed a fornire la relativa prova in giudizio”.