Le informazioni sull’adesione sindacale del lavoratore rientrano nella categoria dei dati “particolari” ex art. 9 par 1 GDPR, già denominati “sensibili” dalla normativa privacy previgente, rispetto ai quali la disciplina di protezione dei dati riconosce una particolare forma di tutela. I trattamenti di tali dati sono infatti vietati, salvo sussista uno dei presupposti elencati dallo stesso art. 9 par 2 GDPR.
Le informazioni sull’adesione sindacale del lavoratore rientrano nella categoria dei dati “particolari” ex art. 9 par 1 GDPR, già denominati “sensibili” dalla normativa privacy previgente, rispetto ai quali la disciplina di protezione dei dati riconosce una particolare forma di tutela. I trattamenti di tali dati sono infatti vietati, salvo sussista uno dei presupposti elencati dallo stesso art. 9 par 2 GDPR.
A mente del presupposto di cui al punto b) art. 9 par. 2 GDPR (con richiamo al Considerando n. 41), Il datore di lavoro può lecitamente trattare i dati particolari dei propri dipendenti (o ex dipendenti) solo per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (o dalla fase pre-assuntiva), in quanto necessari per assolvere ad obblighi di legge e regolamenti oppure ad un contratto collettivo, nei limiti previsti dall'ordinamento.
Fermo il principio fondamentale in tema di privacy dei lavoratori, dettato dall'art. 88 del Regolamento n. 2016/679/UE, secondo cui gli Stati membri possono prevedere, con legge o tramite contratti collettivi, norme più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, protezione della proprietà del datore di lavoro o del cliente e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro.
Fra gli obblighi del datore di lavoro rientra ad esempio quello di effettuare il versamento delle quote di iscrizione ad associazioni o organizzazioni sindacali su delega e per conto del dipendente.
In base all'art. 26 della L. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), i dipendenti hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.
La disciplina attuale della riscossione dei contributi sindacali dipende dalla previsione del contratto collettivodi riferimento.
Di norma il CCNL disciplina i sistemi di versamento dei contributi. In tal caso, il datore di lavoro deve seguire le regole dettate dallo stesso. Un comportamento diverso, da parte dell’azienda, costituisce condotta antisindacale (art. 28 Stat. Lav.).
Nell’ipotesi di sindacati non firmatari di CCNL, il lavoratore può richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato attraverso l’istituto della cessione del credito. Non è necessario che il datore di lavoro dia il suo consenso, salvo che questi non provi che la cessione comporta in concreto, a suo carico, un onere aggiuntivo insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale.
Il rifiutoingiustificatodel datore di lavoro di effettuare la trattenuta e di versare la quota al sindacato designato è da considerarsi, oltre che un illecito civilistico, una condotta antisindacalein quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato cui aderire, sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dai propri aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della sua attività.
Confindustria, con la sottoscrizione degli accodi interconfederali del 28 giugno 2011, del 31 maggio 2013 e del 10 gennaio 2014, introduce un sistema di rilevazione della rappresentatività sindacale a mezzo delle denunce contributive INPS, ritenendo obbligatorio, per il datore di lavoro, operare la ritenuta sulla retribuzione per il versamento della contribuzione all’associazione sindacale indicata dal lavoratore.
In tali casi, a tutela della privacy del lavoratore, sul cedolino di paga vanno riportate solo le notizie indispensabili a documentare le diverse voci relative alle competenze e alle trattenute, per consentire una verifica agevole dell’esatta corresponsione della retribuzione netta.
Il datore di lavoro deve quindi omettere alcune specifiche causali, non necessarie per l'assolvimento degli obblighi di legge, come per esempio l’indicazione del sindacatoal quale il lavoratore iscritto versa la ritenuta sindacale. Il datore di lavoro deve pertanto operare la trattenuta utilizzando una diversa dizione o un codice, oppure adottando un’altra espressione che renda individuabile la ritenuta senza descriverla.
Nell'ambito del trattamento di dati relativi all'adesione sindacale, Il datore di lavoro non può però comunicare ad una organizzazione sindacale la nuova sigla alla quale ha aderito un suo ex iscritto.
Ciò è stato affermato dal Garante privacy a conclusione di un’istruttoria originata dai reclami di alcuni dipendenti di una Azienda socio-sanitaria che si erano rivolti all’Autorità affinché valutasse la correttezza del datore di lavoro nel trattamento dei loro dati, all'epoca denominati sensibili, quale è l’appartenenza sindacale (Cfr. newsletter 7 dicembre 2018, doc. web n. 9065999).
A giustificazione del proprio comportamento, l’Azienda ha affermato, tra l’altro, di aver ritenuto necessario informare la Rappresentanza sindacale della variazione per evitare il rischio che senza questa comunicazione l’organismo avrebbe continuato ad operare in una composizione non più aderente alla realtà, con inevitabili ricadute sulla validità della contrattazione aziendale.
Secondo il Garante però, per perseguire la finalità del caso, ossia di consentire al sindacato di espletare le procedure che seguono la revoca della affiliazione sindacale e della relativa delega, il datore di lavoro avrebbe dovuto limitarsi a comunicare la sola scelta del lavoratore di non aderire più all’originaria sigla di appartenenza.
Avrebbe dovuto, in sostanza applicare il principio di “minimizzazione” del trattamento, in quanto ogni trattamento deve essere proporzionato alla finalità perseguita e limitato quanto più possibile all'utilizzo dei soli dati strettamente necessari per ottenere detta finalità.
Anche il decreto di adeguamento alla normativa nazionale prevede espressamente norme specifiche riguardanti il rapporto di lavoro le quali, oltre a richiamare i già consolidati principi di tutela previsti dagli artt. 1, 4 e 8 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970) stabiliscono che il Gruppo di Lavoro art. 29 (WP29), documento che definisce un quadro dei principi fondamentali per il corretto trattamento dei dati in ambito professionale, ha individuato quale principio fondamentale quello per cui ogni lavoratore, indipendentemente dal tipo di contratto a lui applicato, ha diritto al rispetto della vita privata, della sua libertà e dignitàe deve essere adeguatamente informato sulle modalità di trattamento dei dati personali in maniera chiara, semplice ed esaustiva, soprattutto qualora siano previste forme di controllo del lavoratore, che comunque dovranno essere rispettose anche delle norme nazionali.
Con particolare riferimento all'interesse legittimo del datore di lavoro, il WP29 ricorda a ciascun datore di lavoro di valutare preventivamente la necessità e la proporzionalità del trattamento in essere per il perseguimento di una finalità legittima, nonché di adottare le dovute misure di sicurezza volte a bilanciare la finalità del trattamento con i diritti e le libertà fondamentali dei lavoratori, redigendo, se del caso (cfr. art. 35 GDPR), anche una valutazione di impatto del trattamento (c.d. "DPIA").
Nel caso suddetto invece l’azienda sanitaria non si era limitata a comunicare alla Rappresentanza sindacale la revoca dell’affiliazione di alcuni lavoratori, ma aveva inviato a tutti i componenti della sigla sindacale una e-mail cui erano allegati dei documenti nei quali era espressamente indicata l’iscrizione dei lavoratori che avevano aderito ad un altro sindacato. Tale comunicazione ha costituto quindi un trattamento illecito dei dati relativi all'adesione sindacale, tutelati come dati sensibili nel sistema previgente e soggetti parimenti alla tutela particolare ad essi riservata oggi dal GDPR.
Articolo dell'Avv. Anna Vitali scritto per Altalex